FaqPrevidenza Complementare

Previdenza Complementare

Possono iscriversi al Fondo i dirigenti industriali di aziende che applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai in data 16 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, anche aziendali.

No, l'obbligo contributivo delle somme stabilite per la previdenza complementare è assunto dalle imprese unicamente nei confronti dei lavoratori che si iscrivono al Fondo. Pertanto la corrispondente contribuzione non sarà dovuta, né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualifica di associato a Prométheia.

Per non perdere il versamento dell'azienda, beneficiare del risparmio fiscale e del maggior rendimento del TFR trasferito sul proprio conto a capitalizzazione.
Vedi inoltre nella sezione 'Vantaggi' tutti i benefici che spettano al lavoratore che aderisce ad un Fondo Pensione complementare.

I contributi versati al Fondo (cioè la quota azienda e quella del dirigente, inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, ed escluso il Tfr) sono deducibili dal reddito complessivo nei limiti di euro 5.164,57.

Ai lavoratori di prima occupazione successiva all'1.1.2007 è concessa la deduzione dei contributi oltre il limite di euro 5.164,57, nei 20 anni successivi al 5° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, pari alla differenza positiva tra l'importo di euro 25.822,85 ed i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione a tali forme e, comunque, per un importo non superiore ad euro 2.582,29 annui

La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. 
In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi. 
Nel modello CUD rilasciato dall'azienda al dipendente, verrà indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.

Al fine di garantire ai propri iscritti le prestazioni previdenziali, il Fondo gestisce le risorse provvedendo al loro investimento in contratti assicurativi nelle cosiddette Gestioni Speciali.

Il Fondo provvede, con cadenza annuale, a trasmettere ad ogni dirigente, il certificato individuale emesso dalla Compagnia di Assicurazione, riepilogativo dei contributi versati e del valore maturato al 31 dicembre dell'anno precedente. Il valore è sempre consultabile anche nell'area riservata all'iscritto.

L´anticipazione è la possibilità da parte dell´aderente di ottenere una parte dell´importo maturato sulla sua posizione in relazione alla necessità di far fronte a specifiche esigenze quali:

  • spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge ed ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche)
  • spese acquisto propria prima casa;
  • spese acquisto prima casa figli;
  • spese per ristrutturazione propria prima casa;
  • spese per ristrutturazione prima casa figli;
  • ulteriori esigenze dell'iscritto

Condizione essenziale per ottenere l´anticipazione è che il periodo di iscrizione al Fondo Pensione da parte dell´aderente sia di almeno otto anni (per le spese sanitarie è ottenibile in qualsiasi momento); ai fini del calcolo di tale anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali non sia stato esercitato il riscatto della posizione individuale dell´aderente.

Consulta la sezione dedicata a 'Cosa succede in caso di ... cessazione del rapporto di lavoro'

Il lavoratore aderente a Prométheia può trasferire la sua posizione ad un altro Fondo, quando:

 
  • perde i requisiti di partecipazione al Fondo per interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale contribuisce;

 
  • in costanza dei requisiti di partecipaazione al Fondo, l'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Confronta la sezione 'Fiscalità'

La deducibilità fiscale del contributo (lavoratore e azienda) versato al Fondo è operata mensilmente dal datore di lavoro attraverso la riduzione della componente dello stipendio che deve essere assoggettata a ritenute Irpef. In questo modo il dipendente non deve indicare nulla in dichiarazione dei redditi.

Nella Certificazione Unica rilasciata dall'azienda al dipendente, verrà indicato il totale dei contributi (lavoratore e azienda) versati al Fondo e fiscalmente dedotti.

Devono essere inserite in dichiarazione dei redditi solo gli importi che il Fondo Pensione ha assoggettato a tassazione ordinaria(contributi accumulati nel periodo 01.01.2001 - 31.12.2006). 
Si tratta esclusivamente degli importi rivenienti dalla richiesta di riscatto della posizione per dimissioni, licenziamento o per cessazione dell'attività lavorativa. 
Nella Certificazione Unica spedita dal Fondo Pensione tali importi sono evidenziati nella sezione "Dati fiscali", per l'eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi.

Le anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, per sè o per i figli, non prima di otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Il Fondo può erogare all'aderente fino al 75% della posizione individuale maturata al netto della tassazione calcolata per Legge. L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata.

Non necessariamente; la casa può essere ubicata anche all’estero purché l’immobile sia di proprietà dell’iscritto o dei suoi figli e che sia destinato dagli stessi soggetti a loro residenza o dimora abituale.

È possibile attivare la richiesta di anticipazione con la presentazione della documentazione provvisoria, tuttavia, l’iscritto successivamente deve inviare al Fondo la documentazione comprovante l’acquisto definitivo.

Sì, la richiesta di anticipazione verrà accolta se l'acquisto della casa è avvenuto non oltre i 12 mesi precedenti la richiesta.

In qualsiasi momento, a prescindere dalla durata della partecipazione al Fondo. Devono essere certificate come spese sanitarie straordinarie e gravissime dall'ASL di competenza.

È possibile richiedere fino al 75% della posizione accantonata al Fondo, L'importo anticipato non potrà mai eccedere la spesa sostenuta e giustificata. Se la fattura risulta inferiore al preventivo, l'aderente deve restituire la differenza.

Per l'aderente, per il coniuge e per i figli.

Le anticipazioni immotivate potranno essere richieste, sempre fino al 30% della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Per qualunque motivo, senza necessità di ulteriori giustificazioni.

In caso di perdita dei requisiti di partecipazione: pensionamento,  dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es.fallimento dell'azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Sì, poichè si è interrotto il rapporto di lavoro presso l'azienda, puoi scegliere se richiedere il riscatto parziale o totale della posizione.

Non è possibile richiedere il riscatto totale, perché non si è interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda, ma, se la cassa integrazione è di almeno 12 mesi può essere richiesto un riscatto parziale (50% della posizione).
Se la cassa integrazione è seguita da licenziamento  può essere richiesto un riscatto totale della posizione.

Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato dei beneficiari. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata dal soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.

Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento del Giudice Tutelare.

No. Nel caso avvenga il decesso di un aderente che non abbia designato un beneficiario prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi.

Si. L’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione dei beneficiari già effettuata.

Il trasferimento è lo spostamento del capitale maturato da un Fondo pensione ad un altro.

Il lavoratore associato può trasferire quando:

  • Perde i requisiti di partecipazione al Fondo per interruzione del rapporto di lavoro con l'azienda presso la quale contribuisce, cambia categoria giuridica per nomina dirigente, la sua azienda cambia contratto. 
  • In costanza di rapporto di lavoro dopo 2 anni.

No. Le somme trasferite sono esenti da tassazione.

Secondo quanto disposto dal D.Lgs. 252/2005 Il Fondo ha 6 mesi di tempo per effettuare il trasferimento.

  • Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica;
  • Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La rendita è la pensione complementare a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.

Non sempre, la prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale

Quindi, la possibilità di poter percepire una prestazione come “100% capitale” varia quindi in base alle somme accantonate e all’età dell’iscritto che sta richiedendo la pensione complementare.