FaqPrevidenza Obbligatoria

Previdenza Obbligatoria

La pensione di vecchiaia si matura in presenza dei seguenti requisiti:

  • raggiunto l’età anagrafica prevista dalla legge (66 anni e 7 mesi nel 2018);
  • versato un determinato numero di contributi (20 anni di contribuzione).

La pensione di inabilità è corrisposta all'iscritto a condizione che:

  • la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale, purché l'evento si sia verificato dopo l'iscrizione all'Ente e la domanda presentata in costanza di rapporto assicurativo;
  • risulti maturato il requisito di almeno 5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione. Si prescinde da tale requisito se l'inabilità è causata da infortunio;
  • La posizione contributiva sia regolare.

La misura della pensione di inabilità non può essere inferiore a cinque volte l'importo del contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno della presentazione della domanda.

Le pensioni di vecchiaia, anzianità, vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità e pensione aggiuntiva, sono reversibili ai superstiti.
La pensione indiretta, invece, spetta al coniuge ed ai figli.

  • il coniuge;
  • i figli minorenni;
  • i figli celibi o le figlie nubili di età compresa tra i 18 e i 21 anni che seguono corsi di studi purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • i figli celibi o le figlie nubili che frequentano corsi di studi universitari, fino al compimento della durata legale del corso stesso e comunque non oltre il 26° anno di età, purché non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • i figli maggiorenni totalmente inabili a proficuo lavoro a carico del richiedente la pensione, purchè non percepiscano redditi propri superiori agli importi stabiliti dalla legge;
  • in mancanza del coniuge e dei figli, al genitore (o ai genitori) inabile a proficuo lavoro e privo di redditi o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dalla normativa.

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.

L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti sia sanitari sia amministrativi e ha validità triennale.

Il beneficiario può chiedere il rinnovo prima della data di scadenza. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, salvo le facoltà di revisione.

L’erogazione dell’assegno è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, l'assegno ordinario di invalidità viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno ha validità triennale, ma può essere rinnovato su richiesta dell’interessato.