Cambio di azienda

CAMBIO DI AZIENDA dello stesso Gruppo, già associata a Prométheia

Con continuità del rapporto di lavoro

  • scaricare la Domanda di adesione e l’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (segui link Come Aderire per scaricare i moduli e l'informativa)
  • compilare in tutte le parti i moduli, e apporre le firme dell´aderente e dell´azienda
  • inviare per il tramite dell´azienda con raccomandata a.r. a: Prométheia Via di San Basilio, 41- 00187 Roma

Senza continuità del rapporto di lavoro

N.B. non è possibile liquidare il capitale maturato nella convenzione della precedente azienda

 

CAMBIO DI AZIENDA non associata a Prométheia

è possibile continuare ad essere associati a Prométheia solo se la nuova azienda è controllata o collegata ad un'azienda già associata a Prométheia (all´atto dell´adesione il datore di lavoro, dovrà far pervenire al Fondo l´atto Costitutivo della "nuova azienda").
Tali vincoli sono imposti dalla delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di "area dei destinatari" dei Fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15/11/1992. Si considera inammissibile, per i Fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, qualsiasi ulteriore adesione da parte di aziende che alla data del 28/04/1993 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

In tutti gli altri casi l´iscritto potrà:
 

 
  • riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell´attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
  • riscattare il 100 per cento della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell´attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
  • riscattare l´intera posizione individuale maturata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione (nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione individuale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico della posizione dell´interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione).

 

 

 

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l´iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.