Cambio di azienda

CAMBIO DI AZIENDA dello stesso Gruppo, già associata a Prométheia

Con continuità del rapporto di lavoro

  • scaricare la Domanda di adesione e l’Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (segui link Come Aderire per scaricare i moduli e l'informativa)
  • compilare in tutte le parti i moduli, e apporre le firme dell´aderente e dell´azienda
  • inviare per il tramite dell´azienda con raccomandata a.r. a: Prométheia Via di San Basilio, 41- 00187 Roma

Senza continuità del rapporto di lavoro

N.B. non è possibile liquidare il capitale maturato nella convenzione della precedente azienda

 

CAMBIO DI AZIENDA non associata a Prométheia

è possibile continuare ad essere associati a Prométheia solo se la nuova azienda è controllata o collegata ad un'azienda già associata a Prométheia (all´atto dell´adesione il datore di lavoro, dovrà far pervenire al Fondo l´atto Costitutivo della "nuova azienda").
Tali vincoli sono imposti dalla delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in materia di "area dei destinatari" dei Fondi pensione interaziendali istituiti anteriormente al 15/11/1992. Si considera inammissibile, per i Fondi interaziendali promossi da operatori o associazioni di categoria a cui le aziende hanno aderito con specifici accordi di lavoro, qualsiasi ulteriore adesione da parte di aziende che alla data del 28/04/1993 risultavano ancora prive di forme pensionistiche complementari.

In tutti gli altri casi l´iscritto potrà:
 

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c)riscattare l’intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi.

d)riscattare, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Decreto, l’intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell’iscritto. Nell’ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all’importo di una mensilità dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l’aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell’intera posizione di cui al comma 2, lettera d). 

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l´iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.