Dimissioni

La risoluzione del rapporto di lavoro comporta l´automatica decadenza dell´iscrizione al Fondo, il dirigente potrà:

  • trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  • riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
 
  • riscattare il 100 per cento della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell´attività lavorativa che comporti l´inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 
 
  • riscattare l´intera posizione individuale maturata;
  • mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione (nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione individuale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico della posizione dell´interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione).
 

In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l´iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

ATTIVAZIONE PRATICA