Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell´iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
L´iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell´art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
All´atto della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento, verrà erogata una prestazione in forma di trattamento periodico (rendita) o in alternativa una prestazione in capitale.
La convenzione assicurativa stipulata da Prométheia garantisce, in caso di raggiungimento dell´età pensionabile:
La rendita vitalizia può essere convertita in una delle seguenti forme:
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È possibile richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale fino al 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell´importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l´importo che si ottiene convertendo il 70% della posizione individuale maturata in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell´iscritto risulti inferiore al 50% dell´assegno sociale di cui all´articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l´iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell´intera posizione maturata.
I vecchi iscritti mantengono, comunque, la facoltà di percepire l´intera prestazione in capitale, con possibili effetti sulla fiscalità applicata.
Con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199, il legislatore ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni pensionistiche complementari, affiancando la tradizionale rendita vitalizia con soluzioni più flessibili.
Le nuove prestazioni sono rivolte agli aderenti ai fondi pensione a contribuzione definita, esclusi i dipendenti pubblici iscritti ai fondi di comparto, salvo trasferimento. L’accesso richiede il pensionamento nel regime obbligatorio e almeno 5 anni di partecipazione.
Dal 1° luglio 2026 sono disponibili la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili. L'erogazione frazionata del montante sarà disponibile dal 31 Ottobre 2026.
• Rendita a durata definita: Viene erogata per un numero di anni predeterminato basato sulla speranza di vita ISTAT al momento della richiesta, con importi delle rate variabili in base ai rendimenti del comparto di investimento. La durata può essere estesa se previsto dal regolamento. La periodicità delle rate è definita dal Fondo.
• Prelievi liberamente determinabili: Permettono di prelevare importi variabili entro limiti massimi annuali basati su una rendita figurativa a durata definita. Il montante residuo resta investito. Il primo prelievo può essere richiesto subito con un limite massimo. Il Fondo può stabilire intervalli e importi minimi per i prelievi.
• Erogazione frazionata del montante: Consente di ricevere il montante accumulato in rate periodiche per un periodo scelto dall’aderente, con durata minima di 5 anni. L’importo delle rate è variabile in base ai risultati della gestione finanziaria. Disponibile dal 31 ottobre 2026.
È importante considerare che:
Per una valutazione consapevole, alle alternative disponibili all’accesso alla fase di erogazione, vi riportiamo il link all’informativa sulle nuove tipologie di prestazioni.
ATTIVAZIONE PRATICA |