AderentiFiscalitàRegime tributario delle prestazioni "Vecchi Iscritti"

Regime tributario delle prestazioni "Vecchi Iscritti"

 

PRESTAZIONI EROGATE IN CAPITALE O IN RENDITA

Le prestazioni sono assoggettate ad un regime fiscale differenziato a seconda della tipologia delle prestazioni stesse. In particolare:

Prestazioni erogate in forma di capitale

Prestazione al 31.12.2000

Rendimenti: ritenuta a titolo d´imposta del 12,50% (art. 6 della legge n. 482 del 26/09/1985).

Contributi del datore di lavoro : aliquota utilizzata dal datore di lavoro per la tassazione del TFR

Contributi del lavoratore : esenti entro il 4% della retribuzione annua; se eccedenti, si applica la stessa aliquota utilizzata per la tassazione dei contributi del datore di lavoro.

Prestazione dal 01.01.2001 al 31.12.2006

Prestazione maturata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta(*):tassazione separata con aliquota media calcolata dal Fondo.

Prestazione dal 01.01.2007

Prestazione maturata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta(*):Ritenuta a titolo d´imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

(*) Come regola generale, la prestazione è erogabile, fino al 50% in capitale. Può essere percepita interamente, qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. I "vecchi iscritti" mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale; su quanto maturato dal 1° gennaio 2007 si applica, però, la fiscalità (meno favorevole) in vigore fino al 31/12/2006. A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 01/01/2007, facendone espressa richiesta al Fondo. L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°/1/2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°/1/2007 sia maggiore del 50% dell'assegno sociale. Il Fondo provvederà a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informerà l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva

Prestazioni erogate in forma di trattamento periodico (rendita vitalizia)

Rendita corrispondente alla prestazione al 31.12.2000

Assoggettata a tassazione ordinaria nella misura dell'87,50 per cento dell´ammontare corrisposto

Rendita corrispondente alla prestazione dal 01.01.2001 al 31.12.2006

Rendita riferita ai rendimenti gia assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento : esente da tassazione

Rendita riferita ai contributi versati e non dedotti : esente da tassazione

Rendita riferita ai contributi versati e dedotti : aliquota progressiva Irpef dello scaglione di riferimento, inclusa l'addizionale regionale e comunale (tassazione ordinaria).

Rendita riferita ai rendimenti annualmente maturati : imposta sostitutiva del 12,50%.

Rendita corrispondente alla prestazione dal 01.01.2007

Rendita riferita ai rendimenti gia assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento : esente da tassazione

Rendita riferita ai contributi versati e non dedotti : esente da tassazione

Rendita riferita ai contributi versati e dedotti : Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Rendita riferita ai rendimenti annualmente maturati : imposta sostitutiva del 12,50%.