Scarica il Documento sulle anticipazioni
L'art. 11, co. 7 del D.Lgs. 252/05 prevede la facoltà dell'iscritto di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata, costituita dai versamenti effettuati (sia per Tfr che per eventuale contribuzione) e dai rendimenti realizzati fino a quel momento.
Per poter richiedere l'anticipazione è necessario presentare apposita richiesta al Fondo, corredata dalla specifica documentazione. La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce il capitale disponibile. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione.
Si sottolinea, comunque, che le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto, in qualsiasi momento. Le modalità del reintegro sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
Requisiti |
Casistica |
Percentuale massima richiedibile |
In qualsiasi momento |
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75% della posizione maturata |
Dopo 8 anni di iscrizione |
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75% della posizione maturata |
Dopo 8 anni di iscrizione |
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30% della posizione maturata |