L´azienda ha dei vantaggi fiscali perché sul contributo a carico del datore di lavoro e del dipendente, paga il contributo di solidarietà del 10% (non aliquota ordinaria del 23,81%)
L´Azienda, inoltre, può beneficiare delle misure compensative previste dall´art. 10 del D.Lgs. 252/2005. In particolare si tratta di:
- deducibilità dal reddito d´impresa di un importo pari al 4% (per le Aziende con meno di 50 addetti) o al 6% (per Aziende con almeno 50 addetti) del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari;
- esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia, di cui all´art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari;
- L´art. 8 del D.Lgs. 203 del 30 settembre 2005 ha previsto che alle Aziende è riconosciuto, in forma compensativa, in proporzione al TFR versato, l´esonero dei c.d. oneri impropri (contributi INPS: cuaf, malattia, maternità), nella misura dello 0,19% a partire dal 2008 fino allo 0,28% del 2014 (per le Aziende con meno di 50 addetti, spetta solo per ogni lavoratore iscritto ad una forma pensionistica complementare).