Il FondoDocumento sulle anticipazioni

Documento sulle anticipazioni

Secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 7 del D.Lgs. 05 Dicembre 2005, n. 252, gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla prima casa di abitazione;

c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

 

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