Il FondoStatutoPARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÁ DI INVESTIMENTO

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÁ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1.Possono essere iscritti al Fondo le imprese o altri soggetti giuridici ed i rispettivi dirigenti che applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai- Federmanager in data 16 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, anche aziendali.

2.Sono iscritti al fondo i dirigenti di cui al precedente comma che aderiscono tramite  modalità esplicita o automatica, quest’ultima disciplinata dal D.Lgs. 252/2005 art. 8 comma 7.

Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto, nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, circa il conferimento del TFR maturando.

3.Sono definiti “beneficiari” i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

  1. Al fine di realizzare l’obiettivo di cui all’art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al D.lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni assicurative, i diversi profili di rischio - rendimento ed i termini e le modalità di allocazione della    posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative.
  2. E’ prevista una convenzione assicurativa a rendimento garantito, destinata ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente fino al 30.06.2026.

 

  1. In via transitoria, fino all’introduzione del profilo life cycle ai sensi dell’art. 8, comma 9, del D. Lgs 2005, n. 252(di seguito “Decreto”), e comunque non oltre il 30.06.2027, i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni automatiche saranno investiti attraverso contratti assicurativi caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente.

Art.7 - Spese

  1. L’iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
  1.  spese da sostenere all’atto dell’adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico del datore di lavoro;
  2. spese relative alla fase di accumulo:
    •  b.1) direttamente a carico dell’aderente:
  • in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni volontarie;

b.2) indirettamente a carico dell’aderente:

- una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall’impresa di    assicurazione.

  1. spese in cifra fissa a carico dell’aderente collegate all’esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;

c.2) in caso di riscatto della posizione individuale;

c.3) in caso di anticipazione;

c.4) mantenimento oltre due anni della posizione non alimentata da nuovi contributi;

 

  1. spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;

 

d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:

 

d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al contratto assicurativo nel quale è investita la posizione individuale residua;

 

d-bis.2) in cifra fissa

 

  1. spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

 

2.Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3.L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa.