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Art. 4 - Regime del Fondo 1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata in base al principio della capitalizzazione. Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione 1.Possono essere iscritti al Fondo le imprese o altri soggetti giuridici ed i rispettivi dirigenti che applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai- Federmanager in data 16 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, anche aziendali. 2.Sono iscritti al fondo i dirigenti di cui al precedente comma che aderiscono tramite modalità esplicita o automatica, quest’ultima disciplinata dal D.Lgs. 252/2005 art. 8 comma 7. Tra i destinatari sono ricompresi gli aderenti taciti, ossia i lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal Decreto, nella versione antecedente alla riforma di cui alla legge 30 dicembre 2025, n. 199, circa il conferimento del TFR maturando. 3.Sono definiti “beneficiari” i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo. Art. 6 – Scelte di investimento
Art.7 - Spese
b.2) indirettamente a carico dell’aderente: - una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall’impresa di assicurazione.
c.1) in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica; c.2) in caso di riscatto della posizione individuale; c.3) in caso di anticipazione; c.4) mantenimento oltre due anni della posizione non alimentata da nuovi contributi;
d-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:
d-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2, in relazione al contratto assicurativo nel quale è investita la posizione individuale residua;
d-bis.2) in cifra fissa
2.Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa. 3.L’organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa. |