Il FondoStatutoPARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 14 – Organi del Fondo

  1. Sono Organi del Fondo:
    • L'Assemblea dei Delegati;
    • Il Consiglio di Amministrazione;
    • Il Presidente;
    • Il Collegio dei Revisori.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

  1. L’Assemblea è formata per metà dai delegati delle imprese e per metà dai delegati dei dirigenti. Il numero dei Delegati di ciascuna rappresentanza è pari al numero delle imprese iscritte al Fondo. I Delegati sono eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all’elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all’elettorato passivo, l’equilibrio tra i generi.
  2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
  3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall’incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con altro delegato della componente di appartenenza secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all’atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea – Attribuzioni

  1. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
  2. L’Assemblea in seduta ordinaria delibera:
  1. sull’approvazione del bilancio consuntivo;
  1. sugli indirizzi e le direttive generali del Fondo riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
  2. sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e loro eventuali compensi;
  3. sulla eventuale revoca degli amministratori;
  4. sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.
  1. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:
  1. modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
  2. sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo con relativa nomina dei liquidatori;
  3. quant’altro le sia espressamente demandato dal presente Statuto o per Legge.

Art. 17 – Assemblea - Modalità di funzionamento e deliberazioni

  1. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità, e comunque almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'adempimento di cui all’art.16 comma 2 lettera a).
  2. L’Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.
  3. La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni prima della data della riunione. L’avviso di convocazione prevederà anche una seconda convocazione in giorno diverso dalla prima. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante fax, contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.
  4. L’Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell’Assemblea ordinaria.
  5. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei suoi Delegati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La liquidazione del Fondo ed i criteri di devoluzione dei beni dovranno comunque essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.
  7. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. L’intervento all’Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro Delegato della componente di appartenenza. Ogni componente non può essere portatore di più di due deleghe.
  8. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal partecipante più anziano assistiti da un segretario. Spetta a chi presiede l’assemblea verificare la validità della convocazione e della costituzione, disciplinare gli interventi dei partecipanti e le votazioni, dichiarare le delibere adottate.
  9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.
  10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

  1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di sei ad un massimo di dieci componenti di cui metà eletti dall’Assemblea in rappresentanza dei dirigenti e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da ciascuna componente.
  1. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.
  1. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
  2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data di dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi. Il loro mandato è gratuito fino a diversa deliberazione dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

  1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi causa, saranno sostituiti per il periodo residuo dal primo dei candidati non eletti nella componente di appartenenza.
  2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
  3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l’originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l’Assemblea affinché provveda al rinnovo dell’intero organo.
  4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d’urgenza l’Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
  5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due riunioni consecutive del Consiglio decadono dall’incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

  1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l’attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all’Assemblea.
  2. In particolare il Consiglio:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;

- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all’attività attuariale;

- definisce la politica di remunerazione;

- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;

- definisce i piani d’emergenza;

- effettua la valutazione interna del rischio;

- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;

- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;

- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;

- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;

- definisce     il     piano     strategico     sulle     tecnologie dell’informazione e della comunicazione;

- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;

- nomina il Direttore generale;

- provvede all’adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Il Consiglio di amministrazione inoltre:

  1. elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
  2. definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione;
  3. delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea;
  4. sottopone all’approvazione dell’Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;
  5. stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
  6. adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;
  7. stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all’articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;
  8. stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata.
  9. stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 12 e 13;
  10. decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;
  11. predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo, nonché la relazione sulla gestione attinente ogni esercizio e l’attività svolta dal Fondo;
  12. sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;
  13. ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo a livello nazionale e/o internazionale;
  14. delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative;
  15. valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative;
  16. predispone e presenta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell’equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi della normativa vigente;
  17. decide e sceglie il soggetto cui affidare l’eventuale gestione amministrativa del Fondo;
  18. conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo può necessitare.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

  1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo raccomandata, da spedire ai componenti il Consiglio ed al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data di riunione.
  2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o a mezzo fax, contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno due giorni prima della riunione.
  3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo del Fondo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
  4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi le riunioni sono presiedute dal più anziano dei consiglieri presenti.
  5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti.
  6. Le deliberazioni sono con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.
  8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti d alla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
  9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
  10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme dell’Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

  1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le imprese e tra quelli rappresentanti i dirigenti, nonché un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio stesso.
  2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ovvero - in casi eccezionali - ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.
  3. Il Presidente sovraintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.
  4. Il Presidente e il Vice Presidente, durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.
  5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva.
  6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Revisori - Criteri di costituzione

  1. Il Collegio di Revisori è costituito da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea dei Delegati, di cui un membro effettivo e un supplente in rappresentanza delle imprese ed un membro effettivo e un supplente in rappresentanza dei dirigenti. Il Collegio di Revisori viene eletto dall’Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da ciascuna componente.
  2. Il Collegio sarà presieduto dal Revisore effettivo espresso dalla componente diversa da quella che ha espresso il Presidente in carica del Consiglio di Amministrazione.
  3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4.La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.  

5.Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell’esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6.In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Revisore subentrano i supplenti in ordine di età. I subentranti restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari all’integrazione dell’organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

7.I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di cinque mandati consecutivi. Essi sono revocabili dall’Assemblea solo in presenza di giusta causa. Il revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell’ambito della relativa componente. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

8.Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 16.

9.Il mandato dei Revisori è gratuito fino a diversa deliberazione dell’Assemblea dei Delegati.

Art. 24 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni

  1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull’osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza    dell’assetto     organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
  1. Al collegio dei sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti.
  1. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
  2. Il Collegio   segnala   al   Consiglio   di amministrazione   le   eventuali   anomalie dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
  3. Il Collegio ha l’obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
  4. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l’obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, eventuali vicende in grado di incidere sull’equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.

Art. 25 – Collegio dei Revisori - Modalità di funzionamento e responsabilità

  1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l’anno. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.
  2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
  3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
  4. I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
  5. I revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
  6. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
  7. L’azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall’art. 2407 del Codice Civile. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile

Art.26- Direttore generale

  1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
  2. Il Direttore generale è preposto a curare l’efficiente gestione dell’attività corrente del Fondo, attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro e l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l’attuazione delle decisioni dell’organo di amministrazione. Supporta l’organo di amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
  3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

  1. Nell’ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [eventuale: e alla funzione attuariale].
  1. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
  1. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l’anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art.  28 – Incarichi di gestione

  1. Per la gestione delle risorse, il Fondo utilizza convenzioni di natura assicurativa, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione nella Nota Informativa.

Art.  29 – Gestione amministrativa

  1. Il Fondo cura ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
  1. la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
  2. la tenuta della contabilità;
  3. la raccolta e gestione delle adesioni;
  4. la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
  5. la gestione delle prestazioni;
  6. la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
  7. la   predisposizione  della   modulistica  e   delle   note   informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
  8. gli adempimenti fiscali e civilistici.
  1. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
  2. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
  3. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

  1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
  2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
  3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 31– Esercizio sociale e bilancio d’esercizio

  1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Revisori
  3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
  4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.